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lunedì 1 ottobre 2007

Cassazione: Rapporti sessuali con una persona con deficit psichici non è sempre reato.

(Apcom) - Anche chi versa in una situazione di inferiorità psichica "ha la possibilità di avere delle relazioni".

Ecco perché avere rapporti sessuali con una persona con deficit psichici non è sempre reato. Lo diventa quando, pur nella piena consapevolezza del ritardo mentale, il partner persuade in modo subdolo la persona più debole convincendola o addirittura forzandola a subire l'atto sessuale.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 35878 depositata oggi, ha accolto il ricorso di un uomo che aveva avuto una relazione di 25 anni con la cognata che sapeva affetta da un lieve ritardo mentale: una sorta di "immaturità affettiva".
Lei lo aveva denunciato per un episodio avvenuto nel '99: non voleva che la relazione proseguisse per paura della reazione della famiglia e lui l'aveva indotta comunque all'amplesso. Per questo, nel 2001, il Tribunale di Ancona lo aveva condannato per violenza sessuale (solo in relazione a quest'ultimo avvenimento) a due anni e due mesi di reclusione. Verdetto confermato cinque anni più tardi dalla Corte d'Appello.

Così l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione. Si è difeso dicendo di non essersi accorto del rifiuto di lei che, in ogni occasione, si era mostrata inizialmente reticente per poi congiungersi carnalmente provando soddisfazione. Insomma non c'era differenza fra quell'ultima volta e quelle precedenti. La Suprema corte ha annullato la condanna e rimesso gli atti alla Corte d'appello di Perugia affinché si pronunci nuovamente sul caso.
In particolare dovrà verificare se lui ha raggirato la cognata persuadendola in modo sottile e subdolo a compiere l'atto sessuale.
In particolare, si legge nelle motivazioni, "la legge n. 66 del '96 ha attribuito anche alle persone che si trovino in uno stato di inferiorità psichica una capacità di autodeterminazione in campo sessuale e la possibilità di avere, nonostante le loro condizioni, rapporti e relazioni sessuali".

Insomma devono essere punite soltanto quelle condotte "consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità".
Non basta. "L'induzione", hanno spiegato i giudici di legittimità, "si realizza quando, con opera di persuasione spesso sottile e subdola, l'agente spinge o convince il partner a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto".

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