Tosi, insieme ad altri quattro leghisti (Matteo Bragantini, Lucio Coletto, Enrico Corsi e Maurizio Filippi) era stato rinviato a giudizio dal pubblico ministero veronese Guido Papalia per essere stato promotore di una petizione nella quale si chiedeva “lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e provvisori e che l’amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale”. La raccolta di firme era stata pubblicizzata da manifesti con su scritto “no ai campi nomadi, firma anche tu per mandare via gli zingari”.
A carico di Tosi, all’epoca (2001) capogruppo regionale della Lega, e a riprova della volontà discriminatoria erano state considerate anche le parole da lui pronunciate: “Gli zingari” aveva detto “dovevano essere mandati via perché dove arrivavano c’erano furti”. Ma “la discriminazione” avverte la Suprema Corte “si deve fondare sulla qualità del soggetto (nero, zingaro, ebreo ecc) e non sui comportamenti. La discriminazione per l’altrui diversità è cosa diversa dalla discriminazione per l’altrui criminosità. In definitiva un soggetto può anche essere legittimamente discriminato per il suo comportamento ma non per la sua qualità di essere diverso”.
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