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lunedì 24 settembre 2007

Roma: Gay street false dichiarazioni

Questa mattina il quotidiano "La Repubblica" scrive che i residenti del Primo Municipio starebbero preparando un esposto alla polizia per denunciare episodi che a loro giudizio si sarebbero verificati nel corso dell'iniziativa "Gay Street Roma 2007".

"Le dichiarazioni di Fabio Nicolucci , portavoce del comitato Celio, ci lasciano molto perplessi – dichiara Fabrizio Marrazzo, presidente di Arcigay Roma – non ci risulta nel modo più assoluto che i comportamenti descritti si siano mai verificati, né tanto meno che siano stati richiesti alle forze dell'ordine interventi finalizzati alla repressione di questo tipo di atti.
Prendiamo le distanze da questo tipo di dichiarazioni: la Gay Street ha rappresentato un momento insostituibile ed unico di aggregazione e di promozione culturale per tutti i cittadini di Roma e la comunità lesbica, gay, bisessuale, trans, accompagnata da un dialogo costante e rispettoso nei confronti dei residenti"

"Dopo la fase sperimentale, certe polemiche ci paiono strumentali. – aggiunge Marrazzo - E' assurdo che si presuma inoltre che autori di certi episodi descritti siano solo le cittadine lesbiche e i cittadini gay. Forse i passanti e frequentatori abituali della zona eterosessuali o meno hanno
smesso di frequentare i locali circostanti? Inviteremo le migliaia di persone che hanno partecipato alle iniziative culturali che si sono verificate nel corso della manifestazione a portare la loro testimonianza su tutto ciò che è avvenuto."

Conclude Marrazzo: "La Gay Street non è un ghetto né un piccolo regno feudale nel centro storico: abbiamo chiesto che venisse riconosciuto il valore simbolico di un'area storica della nostra città attraverso valide iniziative culturali. Tutto questo rende Roma più accogliente, più Europea e plurale. Chiediamo al più presto un appuntamento al Presidente del Primo Municipio Giuseppe Lobefaro, per dimostragli attraverso nostre testimonianze che, al contrario di quanto afferma, i problemi di ordine pubblico si sono posti proprio quando, a pedonalizzazione conclusa, decine di persone hanno rischiato di rimanere ferite a causa del transito dei veicoli in una strada
affollata ."

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Noi siamo Chiesa incontra mons. Bagnasco. ''Un segno di disponibilità al dialogo'' .

(Matteo Spicuglia- www.korazym.org) Il prossimo 10 ottobre, il presidente della Cei incontrerà i rappresentanti italiani del movimento cattolico progressista, nato in Austria. Il coordinatore nazionale Vittorio Bellavite, spiega a Korazym.org le aspettative di "Noi siamo Chiesa".

"Un segno di disponibilità al dialogo", fanno sapere da ambienti della Conferenza episcopale italiana. Certo è che l'incontro tra mons. Angelo Bagnasco e il movimento "Noi siamo Chiesa" farà discutere. Da una parte, il presidente dei vescovi italiani, dall'altra i rappresentanti italiani della realtà internazionale del cattolicesimo progressista, che dal 1995 chiede aperture sul ruolo delle donne nella Chiesa (con accesso ai ministeri ordinati) e sull'accoglienza dei divorziati risposati e degli omosessuali, un maggior coinvolgimento dei laici, una riflessione sull'obbligo del celibato per i sacerdoti e il primato della coscienza sui temi della morale. Una piattaforma sostenuta a livello internazionale dall'International Movement We Are Church (IMWAC), nato in Austria in seguito ad una sottoscrizione di un "Appello dal popolo di Dio" a Giovanni Paolo II, con cui si chiedeva il rinnovamento ecclesiale della Chiesa cattolica, sull'onda dello spirito del Concilio Vaticano II. "Noi siamo Chiesa" può essere considerato così un esempio delle realtà che interpretano l'evento ecclesiale degli anni '60 come una rottura rispetto al passato. Istanze che il 10 ottobre saranno sottoposte all'attenzione del presidente della Cei, mons. Angelo Bagnasco. "È il primo incontro di questo tipo", spiega a Korazym.org, Vittorio Bellavite, coordinatore nazionale di "Noi siamo Chiesa", che considera importante la notizia, "data l'assenza di dialogo con le gerarchie fino ad oggi".

Come si è arrivati all'incontro?
"È nato in modo molto semplice, da una lettera che il nostro movimento ha inviato a mons. Bagnasco subito dopo la sua nomina alla presidenza della Cei. Nell'occasione, lo avevamo salutato, augurandogli buon lavoro e chiedendogli di incontrarlo. Dopo qualche mese, la proposta è stata accolta".

L'incontro del 10 ottobre è una novità per la vostra storia...
"Sì, è il primo incontro assoluto di questo livello. Con il cardinale Ruini non abbiamo mai avuto occasioni simili, anche sul piano formale. In ogni caso, non c'è mai stato dialogo".

Cosa direte a mons. Bagnasco?
"Sarà un incontro di conoscenza, molto lineare. L'obiettivo è dire che cosa facciamo, chi siamo e soprattutto, quali idee abbiamo. Sulla base di questa chiarezza, chiederemo la possibilità di dialogare e di confrontarci, anche su singoli problemi".

Lei insiste molto sulla dimensione del dialogo. Proposte anche radicali, ma nessuna volontà di rottura?
"Non abbiamo mai seguito la strada della rottura, ma devo dire che da parte della gerarchia non c'è mai stata la disponibilità a parlare. Ogni richiesta ha sempre incontrato il silenzio".

La vostra piattaforma internazionale è molto complessa. Nel caso italiano, quali sono le priorità da raggiungere?
"Per prima cosa, un passo indietro della Chiesa nel confronto con la politica. Non ci sono piaciute le posizioni di questi anni. Di mons. Bagnasco, posso dire che non è la fotocopia del suo predecessore, anche se ha preso posizioni conformiste. Tuttavia, non vogliamo giudicare. Questa è una fase di attesa. Con l'incontro, speriamo di iniziare un confronto, consapevoli che su certi temi entra in gioco il Magistero e un vescovo da solo non può fare nulla".

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Malattie, reddito, vizi quanti segreti in ufficio.

(Elsa Vinci - La Repubblica) ROMA - Vincenzo, dipendente di una grossa società di Frosinone, aveva preso tre settimane di malattia, con certificati del pronto soccorso e del medico curante, per una lombosciatalgia. Solo che il datore di lavoro lo ha fatto pedinare per quindici giorni da detective privati assoldati per spiare i dipendenti, e ha scoperto che Vincenzo guidava la macchina, si chinava per aprire la saracinesca del garage di casa, portava le buste della spesa, e la sera andava ad animare un club privè gestito da sua moglie a da poco inaugurato. Vincenzo ha perso il posto, ma il motivo lo sanno in pochi, il padrone, qualche collega, i parenti, un paio di amici e gli avvocati che hanno cercato, senza successo, di farlo reintegrare. Se la microriforma sulla privacy contenuta nel decreto Bersati dovesse passare al Senato, la sua azienda potrebbe distribuire il suo curriculum con macchia ad altre imprese. Che lo escluderebbero.
La Cassazione ha ingolfato il Massimario sul diritto alla privacy dei dipendenti di aziende pubbliche e private: vietando lo spionaggio persino dei fannulloni e degli assenteisti. Quest'anno ha reintegrato un dipendente dell'Eni, controllato in un garage con telecamere a circuito chiuso. Ma l'impresa allunga lo sguardo indiscreto nella posta elettronica, si insinua nelle passeggiate on line degli impiegati al lavoro con internet. Le condanne della Suprema Corte e le sanzioni del ufficio del Garante non frenano quella che il presidente dell'Authority, Francesco Pizzetti, nell'ultima relazione al Parlamento ha definito "bulimia da raccolta dati".

Il reddito, il titolo di studio, le attitudini professionali e personali, le gravidanze, le malattie invalidanti, sono solo alcuni dei dati custoditi nell'archivio di ogni datore di lavoro. Il Garante ha annunciato per il 2008 un provvedimento che disciplini la gestione delle banche dati. Intanto ci sono imprese che si rivolgono all'Authority per chiedere se è possibile installare le telecamere in bagno, oppure come i Semolifici Andriesi, con appena diciannove dipendenti, per sapere se è possibile prelevare le impronte digitali dei lavoratori per certificarne la presenza. L'ufficio del Garante ha suggerito di utilizzare il classico capoturno.
Il prelievo delle impronte digitali non è quel che si dice una rarità. Lo scorso anno è stato vietato a un'azienda di costruzioni con 300 dipendenti. Sul trattamento dei dati biometrici, Pizzetti annuncia lavori in corso. L'Authority denuncia da tempo che ci sono banche, grandi alberghi, industrie sedotte dall'idea di regolare gli ingressi al lavoro fotografando l'iride, unica, irripetibile, assolutamente personale.
Il caso degli operai della Luxottica e della Safilo ha fatto discutere: tuta senza tasche e marsupio trasparente imposti per scongiurare i furti nei reparti produttivi. Alla Telecom spiavano i dipendenti per scoprire non solo se si dedicavano allo spionaggio industriale ma pure per catalogarne le abitudini.
C'è chi è stato cacciato soltanto per aver parlato male del capo. Un operaio della Mdj di Termoli è stato reintegrato dal giudice di Larino perché il suo licenziamento sarebbe avvenuto in seguito allo spionaggio di due professionisti del settore travestiti da lavoratori interinali. E c'è chi è stato messo alla porta perché gay. La Cassazione con la sentenza 14390 ha vietato di utilizzare i dati sensibili per i provvedimenti disciplinari e nel sancire l'ingiustizia subita da un omosessuale ha sottolineato che in questi casi la "tutela dei dati appartenenti alla species dei supersensibili riceve una tutela rafforzata in ragione dei valori costituzionali".

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La libertà sessuale è tutelata dall’articolo 2 della Costituzione. Il gay ha diritto alla sua sessualità.

(Cassazione 16417/2007) L’omosessualità è una condizione dell’uomo degna di tutela, in quanto la libertà sessuale deve essere intesa come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze. Il principio è stato sancito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che si è pronunciata sulla vicenda di un immigrato senegalese che aveva proposto ricorso al Giudice di pace di Torino contro l’ordinanza di espulsione sostenendo di non poter fare rientro nel proprio paese a causa della sua omosessualità, esibendo come prova la tessera dell’Arcigay. Il Giudice di Pace gli aveva dato ragione, ritenendo l’omossessualità “condizione degna di tutela”, ma la decisione era stata contestata dalla Procura di Torino che aveva fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto che non sia sufficiente dichiararsi gay per ottenere il permesso a rimanere in Italia e che la semplice iscrizione ad una associazione non costituisce una prova certa di omossessualità, e per questo ha ordinato nuove indagini al fine di approfondire l’effettiva condizione di omossessualità dell’immigrato e l’esistenza di una legge punitiva in Senegal; non ha tuttavia mancato di sottolineare – e qui sta la portata innovativa della decisione – che l’omossessualità è un diritto, e la scelta è da tutelare in nome della libertà sessuale, che va intesa come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze, “espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità, tutelato dall’art.2 della Costituzione”. Per questo motivo la sentenza è stata accolta e commentata con favore dalle associazioni omossessuali e da alcuni esponenti politici, tra i quali Franco Grillini ed il Ministro della Famiglia Rosy Bindi. (24 settembre 2007). Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.16417/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario Adamo Presidente
Dott. Carlo Piccininni Rel. Consigliere
Dott. Luigi Macioce Consigliere
Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere
Dott. Bruno Spagna Musso Consigliere

Ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da:

Ufficio Territoriale del Governo di Torino in persona del Prefetto, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

-ricorrente-

Contro

F.C.;

-intimato-

Avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino emesso nel procedimento n. 259/04 in data 21.12.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.4.2007 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto e Diritto

Con decreto del 21.12.2004 il giudice di Pace di Torino accoglieva il ricorso proposto da C. F. , cittadino senegalese, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti ai sensi dell' art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/98[1], ravvisando la sussistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 19 del detto decreto.

In particolare la disposizione citata vieta l'espulsione verso stati in cui lo straniero potrebbe essere oggetto di persecuzioni, fra l'altro per motivi sessuali, e dalla documentazione acquisita sarebbe emerso sia che il F. è omosessuale, sia che l'omosessualità in Senegal è punita con la reclusione da uno a cinque anni.
Avverso il detto decreto la Prefettura di Torino proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui non resisteva il F. , con il quale denunciava l'erroneità della decisione sostenendo che non fosse configurabile la prospettata ipotesi della persecuzione, non potendo considerarsi tale la previsione della reclusione, che peraltro non risultava essere stata inflitta, e lamentando che comunque la semplice iscrizione a due associazioni frequentate da omosessuali, in mancanza di ulteriori dati (quali ad esempio la data di adesione) sarebbe inidonea a dimostrare l'effettiva omossessualità dell'iscritto.

La doglianza è fondata nei termini e nei limiti appresso precisati.
Al riguardo va innanzitutto osservato, in via preliminare, che è del tutto condivisibile l'affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo la quale l'omosessualità va riconosciuta "come condizione dell'uomo degna di tutela, in conformità ai precetti costituzionali", assunto da cui discende che la libertà sessuale va "intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali", in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità, tutelato dall'art. 2 della Costituzione.

Partendo da tale corretta premessa , tuttavia, il giudice di pace è pervenuto a conclusioni che non appaiono sorrette da adeguata motivazione.
Egli ha infatti ritenuto sussistere l'ipotesi prevista dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 286/98 (che stabilisce il divieto di espulsione dello straniero, ove potenzialmente esposto a persecuzione, fra l'altro per motivi di sesso ricorrenti nella specie) in ragione di un duplice dato, vale a dire la configurabilità di un fatto persecutorio nella previsione della omosessualità come reato, punito con la reclusione da uno a cinque anni, nello stato di appartenenza del soggetto espulso (SEnegal), e l'accertata omosessualità del F.

Come rilievo preliminare sul primo dato sopra considerato sembra intanto utile precisare che per persecuzione si deve intendere una forma radicale e spietata di lotta contro una minoranza, che si manifesta con maltrattamenti, soprusi, coercizioni e modalità comunque contrarie alla tutela dei diritti umani.
Tale strategia di aggressione può però essere attuata non solo con vessazioni di carattere materiale, ma anche sul piano giuridico sicché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, per integrare il concetto di persecuzione è sufficiente – in via del tutto astratta e salve le ulteriori specificazioni sul punto – la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione (tanto piu' ove le modalità di attuazione del trattamento penitenziario nello stato senegalese avessero carattere vessatorio e fossero lesive della dignità umana), non essendo a tal fine necessaria anche la concreta emanazione di una condanna.

Tuttavia, oltre al fatto che non è stato accertato se l'ordinamento giuridico senegalese preveda degli istituti che consentano il differimento della esecuzione della pena o la sua attuazione al di fuori delle strutture penitenziarie (quali a titolo esemplificativo la sospensione della pena o l'affidamento al servizio sociale), il punto di decisiva rilevanza che è rimasto in ombra nella decisione impugnata è quello relativo all'identificazione dell'oggetto del precetto penale dettato nella legislazione senegalese.
Ed invero, contrariamene a quanto ritenuto dal ricorrente, la statuizione relativa al divieto di espulsione non è errata perché in contrasto "con le basi del principio di autodeterminazione e sovranità dello stato straniero inteso come sistema di norme", e ciò in quanto la questione da affrontare non è quella concernente la possibile interferenza della decisione con l'autonomia legislativa degli altri Stati, ma piuttosto quella di soddisfare l'esigenza di evitare ingiuste sopraffazioni nei confronti di cittadini stranieri, aprioristicamente legate ad un fatto di appartenenza (razza, sesso, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali).

Tuttavia, fermo restando quanto sinora esposto, il semplice richiamo alla rilevanza penale attribuita all'omosessualità nello stato senegalese non vale di per sé ad integrare gli estremi del fatto persecutorio, essendo questo configurabile soltanto laddove la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità dell'agente, e non necessariamente anche in realzione alle pratiche che dalla stessa eventualmente conseguano.
Ai fini dell'accertamento della ravvisabilità o meno di un fatto persecutorio occorre cioè stabilire, venendo al concreto, se la legislazione senegalese preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità (ipotesi che certamente varrebbe in sé ad integrarne gli estremi), ovvero soltanto l'ostentazione delle pratiche omosessuali non conformi al sentimento pubblico di quel paese atteso che , in tale ultimo caso, il divieto non si sottrarrebbe al principio di ragionevolezza.

Solo nella prima ipotesi, infatti, sarebbe ravvisabile un fatto persecutorio, alla stregua dei principi generali di libertà e dignità delal persona.

L'accoglimento dell'opposizione del F. , come detto, è stata determinata dall'ulteriore dato relativo alla prova che sarebbe stata raggiunta in ordine alla sua omosessualità.
In particolare è stato già rilevato che detta prova è stata ricavata dall'essersi egli "iscritto all'Arci Gay in tempi non sospetti, subito dopo il suo ingresso in Italia, e di essere socio da diversi anni di un altro club riservato agli omosessuali".

Si tratta certamente di elementi indiziari significativi, che però non risultano tali da conferire la certezza necessaria alla dichiarata omosessualità del F.
Giova innanzitutto premettere, in proposito che la natura della fattispecie in esame richiede una rigorosa attenzione nell'esame del materiale probatorio, poiché è una ipotesi derogatoria rispetto alla disciplina generale dell'espulsione e per di piu' , ove diversamente considerata, potrebbe dare adito a strumentalizzazioni e ad agevoli elusioni della disciplina generale, strumentalizzazioni che non possono comunque essere escluse solo per il tempo trascorso dalla data di iscrizione ai Club (cui il giudicante ha annesso significativa rilevanza), non necessariamente riconducibile ad una genuinità di intenti.

Orbene, alla luce di quanto ora esposto è da ritenere che la semplice iscrizione (nel caso in esame duplice ) ad un club di omosessuali non rappresenti una prova sufficiente a dare dimostrazione di una omosessualità dichiarata dell'iscritto, la quale pure potrebbe provarsi con il ricorso alla prova orale.

Indipendentemente da quanto detto a proposito della possibile strumentalità delle adesioni (che già di per sé renderebbe insufficiente la prova della omosessualità, ove non ulteriormente confortata), va infatti rilevato che dal provvedimento del giudice di pace non si evince che vi sia stato accertamento in ordine alla limitazione della iscrizione in favore di omosessuali, che al contrario dell'art. 8 dello Statuto dell'Arci Gay, quale riportato nel ricorso, si desume che l'iscrizione non soffre di limitazioni sul piano sessuale (la stessa è invero consentita a tutti coloro che si riconoscono nelle finalità dell'associazione), che non solo non vi sono ragioni di ordine logico che possano indurre a prevedere limiti di iscrizione in relazione agli orientamenti sessuali, ma sono viceversa individuabili chiare ragioni in senso opposto, non essendovi motivo di operare discriminazioni sulla base di opzioni personali sul piano sessuale (eterosessuale o omosessuale), a fronte di iniziative di sostegno in favore dell'associazione per le finalità da essa perseguite.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al giudice di Pace di Torino in persona di altro giudicante, per una nuova delibazione in ordine all'opposizione del F., alla luce delle considerazioni sinora svolte.

In giudice di rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvio al giudice di pace di Torino in persona di altro giudicante, anche per le spese del presente giudizio.

Roma, 16.4.2007.

Il Consigliere estensore Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCE LLERIA IL 25 LUGLIO 2007.

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Un parlamento con troppi condannati


(Il blog di Beppe Grillo) 24 condannati in via definitiva ci rappresentano. Nessuno di loro, dopo l’otto settembre, ha fatto un passo indietro. Si è dimesso. Chi lo avesse fatto sarebbe diventato un eroe, il precursore di una nuova politica. Che ha radici in parole dimenticate: morale, etica, giustizia. Che si ispira a servitori dello Stato come Ambrosoli, Borsellino, Falcone, Livatino, Chinnici, Dalla Chiesa.
Ci sono state altre stagioni della politica, migliori di questa. Vi immaginate Moro, Berlinguer, De Gasperi eletti in Parlamento condannati per estorsione, banda armata o tangenti?
Ho gridato che bisogna distruggere i partiti. Quelli che rappresentano gruppi di potere e appetiti forti. Lontani dai cittadini, ma vicino alle municipalizzate e alle banche, ad appalti e inceneritori.
Chi ha eletto i magnifici 24? I segretari di partito, non i cittadini a cui è stato negato il voto di preferenza con un piccolo golpe. Una dozzina di persone ha deciso per tutti.
Si chiama oligarchia, non democrazia.
Se i condannati sono l'’effetto, le cause sono i capi dei partiti e per questo vanno giudicati.
Berlusconi è primo assoluto con 10 condannati netti, il 40% del totale.
Seguono distaccati Bossi con 3 condannati e, a pari merito, Casini e Fini con 2 condannati.
Vi è infine un gruppone formato da RNP, PRI, Nuovo Psi, Margherita, DS, Dc-Psi e PRC con 1 condannato.
Il capo azienda di Forza Italia ha detto che i suoi elettori mi considerano la peggiore costola della sinistra. Non mi offendo. Mi hanno dato del fascista, di uno di sinistra che parla con un linguaggio di destra, del neo qualunquista, del delinquente, del terrorista. Mi metta dove gli pare.
Alle prossime elezioni aumenti però i condannati nella sua lista, li porti al 100%. Tra amici e conoscenti dovrebbe farcela.

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Grillini: scarsa laicita' per Veltroni e Fassino, lasciano morire il testamento biologico

'Gli interventi di Fassino e Veltroni su etica e laicita' in relazione alla questione cattolica mi sembrano acrobazie verbali che tentano di conciliare l'inconciliabile ed eludono il tema decisivo del tasso di laicita' del nascente PD'. Lo sostiene Franco Grillini del Forum delle Liberta', appartenente alla 'Costituente Socialista', e anche presidente onorario dell'Arcigay.

'Quando si e' al Governo del paese la natura laica del proprio partito, e il Pd e' la forza politica preponderante della maggioranza - aggiunge Grillini - si dimostra con i fatti e con gli atti del Governo stesso e della maggioranza parlamentare che lo sostiene. E i fatti sono questi: i Dico mandati a morire in Senato, il pacchetto antiviolenza che si tenta di 'scorporare' per eludere la parte del provvedimento riguardante gli omosessuali (sul quale c'e' gia' il pesante veto del Vaticano), il divorzio breve la cui discussione non decolla in Commissione, l'orrida legge 40 sulla quale si e' scelto di non intervenire, il testamento biologico gia' morto nella culla dopo l'ennesimo niet d'oltre Tevere. Di che cosa parliamo allora? Di quale acrobazia tra 'principi non negoziabili' e 'decisoni condivise'? Che cosa si e' condiviso finora? E su che cosa si e' negoziato?' 'La verita', quella che e' definita dai fatti (che in quanto tali sono difficilmente contestabili) - conclude -, e' che il Pd nasce come somma tra un partito a vocazione laica e uno a vocazione clericale. Per fare il Pd si e' rinunciato a far passare in questa legislatura qualsivoglia provvedimento laico e di garanzia dei diritti individuali di liberta' prova ne sia la penosa esclusione delle organizzazioni omosessuali dalla conferenza della Famiglia del ministro e candidato Pd Bindi. Il Pd nasce a sovranita' eticamente limitata. Sarebbe onesto riconoscerlo in un momento in cui la politica dice spesso il contrario di quello che fa suscitando l'ira dei tanti 'grillini''.

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