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lunedì 25 febbraio 2008

Cassazione, rapporti omosessuali e incesto. Facciamo chiarezza.

(Famiglia fantasma) Nei giorni scorsi mi è giunta la strabiliante notizia secondo la quale le Sezioni Unite penali della cassazione, considerano l’omosessualità disonorevole come l’incesto.

Questo un articolo di giornale, un pezzo della Repubblica dal tono scandalistico e privo di contenuti. Allora ho cercato il testo della sentenza pubblicata sul sito ufficiale della cassazione. Personalmente non sono riuscito a leggerla tutta. E quel che ho letto mi è sembrato per lo più incomprensibile.

Virgolettate, vi riporto la frase incriminata (che però va interpretata nel contesto, qui è solo estrapolata!): “E’ da aggiungere che la tutela accordata dal primo comma riguarda non solo le dichiarazioni previste dall’art. 63 cpp ma anche tutte le altre dichiarazioni dalle quali potrebbero emergere fatti disonorevoli (un rapporto incestuoso; un rapporto omosessuale) per il testimone.”

Molti sono rimasti allibiti e senza parole di fronte a queste affermazioni. Arcigay ha ritenuto opportuno emanare questo comunicato stampa ripreso a sua volta fa GayNews in toni un po’ più morbidi (il titolo parla di Gaffe), anche essi molto generalisti.

In tutto questo tran tran, mi sono allarmato anche io. Ho subito pensato agli stupri e ai jeans della Mussolini. Ho pensato che un po’ di cyberattivismo non sarebbe poi stato male, quanto meno per chiedere spiegazioni.

Ma per fortuna lungo la strada ho incontrato altre persone che hanno avuto la capacità di operare i giusti distinguo.

Segue una analisi forse non breve. Ma vi assicuro molto interessante, perché frutto dello scambio di opinioni di molte persone. Chi lo legge avrà qualche strumento di riflessione che lo aiuterà ad uscire dalla sindrome da omofobismo che a volte respiriamo in Italia.

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Grazie a Guido Allegrezza e ai suoi Lampi di Pensiero, mi si è chiarito questo: la Cassazione non ha dato un giudizio di merito. Si è limitata a prendere atto che per l’imputato in questione il rendere pubblica la notizia di un rapporto omosessuale sarebbe stato un disonore, per il quale valevano entrambe le seguenti condizioni:
a) il disonore discende dalla condizione personale del soggetto
b) il disonore discende dal contesto sociale in cui l’uomo vive.
E la legge parla chiaro: in questo caso, se sussistono entrambi i due elementi, il reato di falsa testimonianza non è punibile. Insomma: non bastano i convincimenti personali dell’imputato, ma bisogna considerare il contesto sociale.

Poi c’è stata un altra persona, l’avvocato Francesco Bilotta di Avvocatura LGBT – Rete Lenford, che mi ha aiutato a risolvere i seguenti dubbi che avevo. Ve li riporto perché vale la pena rifletterci sopra.

PUNTO PRIMO: Dai delitti d’onore ai reati d’onore
Secondo la legge ogni cittadino deve poter salvaguardare il suo onore. Questo diritto è considerato dall’ordinamento preminente rispetto alla ricerca della verità dei fatti nell’ambito di un procedimento giudiziario.
Probabilmente è una regola perbenista, retaggio di una morale borghese.
Resta il fatto che è una norma del codice penale e la Cassazione (e noi tutti) deve rispettarla.
Un tempo c’erano i delitti d’onore. Oggi sono rimasti i reati d’onore. I delitti d’onore di un tempo erano un modo per colpire la dignitàdelle donne e limitarne la libertà. Ora accade lo stesso con gli omosessuali.

Purtroppo in questo la legge non ci aiuta a liberarci del pregiudizio. Anzi, ci scava la fossa.
Forse è stata fatta a fin di bene, ma ha un vizio di base. Ovvero: questa legge permette alla gente che infrange certi tabù di continuare a fare una vita che non sia messa all’indice. Quindi, in un certo senso tutela i coraggiosi. Tuttavia, questa tutela dell’individuo paradossalmente viene messa in atto irrobustendo il pregiudzio sociale (invece di eliminarlo!). E così per dare vantaggio all’individuo, la legge danneggia la dignità di intere categorie. Dà strumenti a chi considera disonorevole una cosa, ma priva di altrettanti strumenti chi, quella stessa cosa la considera onorevole. Insomma: è una regola che va a braccetto con un certo puritanesimo.

PUNTO SECONDO: Se ribaltassimo i ruoli cosa accadrebbe?
Ovvero, se fossi stato io a voler difendere l’onore della mia relazione con Riccardo, avrei avuto il diritto di nascondere con falsa testimonianza un ipotetico rapporto eterosessuale? La risposta è no, perché manca il punto b) di cui sopra: ovvero la gente non considera disonorevole un rapporto eterosessuale.

Perciò non vedremo mai una sentenza della Cassazione in cui vengano virgolettate in analogia le parole “rapporto eterosessuale” con il termine “incesto”. Il pregiudizio eterosessista c’è. Ma non so fino a che punto sia da imputare alla Cassazione.

Nell’espressione della Cassazione c’è effettivamente qualcosa di inaccettabile. E’ inaccettabile (anche se è un fatto oggettivo) che la società italiana ritenga disonorevole che una persona costruisca una famiglia con una persona dello stesso sesso. Ma non si può dire che la Cassazione sbaglia a prenderne atto.

PUNTO TERZO: Chiariamo cosa è l’incesto secondo la legge.
Infatti, sebbene ogni analogia tra omosessualità e incesto è inapplicabile e fuori luogo, l’incesto è foriero di pregiudizi e tabù che è bene rompere.
Ad esempio, non sapevo che l’incesto non fosse punito dalla legge. L’incesto non è reato! Quindi, questo lo accomuna non solo ai rapporti omosessuali, ma ad ogni altro tipo di rapporto sessuale libero e consenziente: lecito.

Tuttavia non è lecita l’espressione pubblica di rapporti incestuosi, perché la legge punisce lo scandalo che ne deriva. L’amore e l’attrazione incestuosa, non è libera di esprimersi pubblicamente. L’amore e l’attrazione omosessuale sì.
Questa è una gran bella differenza tra rapporto omosessuale e incesto. Una differenza in base alla quale noi possiamo rivendicare i nostri diritti senza andare in galera.
Una differenza in base alla quale possiamo rivendicare il diritto al matrimonio e alla genitorialità con più efficacia di quanto possano le coppie incestuose.

Questa differenza, però, non è chiara a tutti. Ad esempio non è chiara a chi spinge affinché non ci sia riconoscimento pubblico degli affetti omosessuali. Non è chiara a chi pensa che l’omosessualità debba essere lecita solo nella dimensione personale, ma non pubblica. Quindi, questo è un altro motivo per cui anche io ritengo l’espressione della Cassazione quanto meno una gaffe.

CONCLUSIONI
Può sembrare penoso dover sottolineare le differenze tra incesto e omosessualità. Ma ne vale la pena, per vari motivi. Prima di tutto perché entrambi sono realtà sulle quali pesano pesanti pregiudizi (tra loro diversi, ovviamente, ma pur sempre pregiudizi sono). Inoltre, da questa analisi, dovrebbe risultarne una maggiore consapevolezza dell’autorevolezza con cui gli omosessuali rivendicano i propri diritti.

Diritti di famiglia, diritti di coppia. E anche diritti di genitorialità.
Infatti pochi sanno che un Tribunale di Venezia ha riconosciuto rilevanza giuridica all’affetto tra due fratelli. In particolare il giudice ha riconosciuto il risarcimento del danno alla sorella di un uomo morto in un incidente con cui viveva pubblicamente more uxorio, e da cui aveva avuto due o tre figli.
Questo fatto può farci pensare che, fuori dai tabù, la Corte di Cassazione in un certo senso ha associato omosessualità e incesto non perché bollate come immorali, ma perché entrambi oggetto di pregiudizi che arrecano un nocumento e una condizione di non diritto anche quando dalla legge questo non diritto non è affatto espresso.

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