Strasburgo – Franco Frattini, vice-presidente della Commissione Europea, rispondendo a una interrogazione parlamentare sul diritto al ricongiungimento familiare di coppie dello stesso sesso, ha affermato che gli Stati membri devono agevolarne l’ingresso e il soggiorno e non devono operare discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. Frattini, che è anche il commissario europeo per la Giustizia, la Libertà e la Sicurezza della Commissione Barroso, ha fatto riferimento alle due direttive comunitarie riguardanti il diritto al ricongiungimento familiare (la 86 del 2003) e a quella sul diritto dei cittadini europei e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (la 38 del 2004). In base alle due norme comunitarie gli Stati membri possono riservare al convivente di paesi terzi (ovvero extra comunitari) nell'ambito di un'unione registrata lo stesso trattamento previsto per il coniuge, quando “l'unione registrata sia stata contratta in base alla legislazione di uno Stato membro” e quando “lo Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio.”
Tuttavia rimangono ancora alcuni paesi, come l’Italia, nei quali non solo non c’è l’equiparazione col matrimonio ma non c’è neanche la possibilità per le coppie dello stesso sesso di poter ufficializzare in alcun modo la loro unione, il che ovviamente pone tali cittadini europei in una situazione svantaggiata rispetto agli altri. In questi casi, dove non vi sia un diritto automatico all’ingresso, gli Stati membri ospitanti devono comunque “effettuare un esame approfondito della situazione personale del partner registrato” e un “eventuale diniego deve essere motivato per iscritto e fondarsi sulle circostanze particolari della fattispecie.” Frattini aggiunge che “un diniego automatico dell’ingresso e del soggiorno, basato sul fatto che lo Stato membro ospitante non riconosce le relazioni tra persone dello stesso sesso o semplicemente non vuole accogliere coppie dello stesso sesso, sarebbe contrario al diritto comunitario.”
Le uniche circostanze nei quali gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione degli aventi diritto riguardano i motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. In questi casi tuttavia i provvedimenti devono rispettare “il principio di proporzionalità” e basarsi “esclusivamente sul comportamento personale”, che deve rappresentare una grave minaccia reale. Il vice-presidente della Commissione ha poi ribadito che gli Stati membri non dovrebbero operare “nessuna discriminazione fondata su motivazioni quali il sesso o le tendenze sessuali” e che “questo aspetto sarà valutato con particolare attenzione.”
Frattini rispondeva a una interrogazione parlamentare presentata congiuntamente nel maggio scorso da due europarlamentari, l’italiano Nicola Zingaretti e l’inglese Michael Cashman, che aveva preso spunto dal caso di un cittadino italiano che, avendo una relazione attestata con un cittadino neozelandese, si era visto prima accogliere la richiesta di ricongiungimento familiare da parte delle autorità italiane e poi, in seconda istanza, rifiutare la stessa in quanto contraria all’ordine pubblico
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