
Nella versione precedente, lo ricordiamo, chiunque "si intratteneva con un minore di anni sedici allo scopo di sedurlo", rischiava il carcere fino a tre anni.
Dopo qualche settimana di attesa, è stata finalmente resa pubblica la versione approvata della nuova fattispecie di reato, che riportiamo:
"ART. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni)
Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni".
Se da un lato il Governo ha accolto la segnalazione riscrivendo l'articolo in modo meno ambiguo, smentisce quanto annunciava il ministro Rosy Bindi sul proprio sito: restano infatti imputabili anche tutti i minorenni (il termine "chiunque" è inequivocabile).
Nonostante la buona notizia, rimane una pericolosa arbitrarietà generale nella norma, come denuncia anche il presidente delle Camere Penali Renato Borzone, aggravata dal fatto che ora ogni minorenne è passibile di carcere. Infatti, se lo sfruttamento sessuale è relativamente facile da individuare, molto meno lo è il "semplice" scopo di abuso: l'intenzione di farlo, quindi, non il fatto.
Un qualsiasi minorenne un po' sprovveduto che incontrasse un magistrato poco accorto, rischia ora la galera fino a tre anni per aver inviato qualche SMS un po' audace. L'introduzione di un limite minimo dell'età del reo (quattordici anni, sedici, diciotto...), o una definizione più precisa di "scopo di abuso", avrebbe limitato questo rischio. Se l'esigenza è quella di tutelare i minori, infatti, anche chi commette l'eventuale reato può esserlo.
Nessun commento:
Posta un commento