
La Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso presentato dalla Procura di Genova con cui si chiedeva l'incriminazione - per il reato di molestie - del 47enne Cristoforo O., colpevole secondo l'accusa di aver inviato ad un minorenne "messaggini molesti, uno dei quali a contenuto pornografico, tutti di contenuto omosessuale".
Nella sentenza 36225 della Prima sezione penale, però, si osserva che gli Sms in questione erano stati inviati ad un numero di cellulare errato, memorizzato per errore nella rubrica del telefonino del signor Crisotoforo O., che la Cassazione ha dunque assolto - confermando la decisione formulata nel giugno 2006 dal Tribunale monocratico di Genova - in quanto la molestia è un reato con "caratterizzazione squisitamente personale a dolo specifico".
L'assoluzione è dunque stata motivata dalla "mancanza di dolo" inteso come "rappresentazione e volontà del fatto storico realizzato". I giudici hanno infine ritenuto "discutibile anche l'effettivo carettere molestatorio dei messaggini", ritenendone il contenuto scherzoso e certamente destinato ad un amico.
La morale di questa vicenda? Fare sempra molta attenzione al contenuto e al destinatario dei messaggini che si spediscono. Perché in questo caso l'SMS molesto, come in altri, non costituiva reato, ma in altre occasioni può esserlo.
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